E-Book, Italienisch, 296 Seiten
Fogarolo PEI e GLO: domande e risposte
1. Auflage 2025
ISBN: 978-88-590-4281-5
Verlag: Edizioni Centro Studi Erickson
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
La normativa per genitori e insegnanti
E-Book, Italienisch, 296 Seiten
ISBN: 978-88-590-4281-5
Verlag: Edizioni Centro Studi Erickson
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Formatore, si occupa di didattica inclusiva. Dal 2014 gestisce, con vari collaboratori, il gruppo Facebook «Normativa Inclusione». Tra il 2020 e il 2021 ha fatto parte del gruppo di lavoro ministeriale che ha elaborato i nuovi modelli di PEI e redatto le relative Linee guida. Per le Edizioni Centro Studi Erickson ha collaborato, oltre che come autore di varie pubblicazioni, alla progettazione di giochi educativi e materiali compensativi.
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I primi anni di domande e risposte sul GLO e il nuovo PEI
Introduzione al volume Nuovo PEI: domande e risposte
(2023)
Da quando, a gennaio del 2021, il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il DI (Decreto Interministeriale) n. 182/2020 con i nuovi modelli e le Linee guida, sono arrivati su questo tema al gruppo Facebook «Normativa Inclusione» innumerevoli quesiti, dubbi e richieste di chiarimenti e il loro flusso, da allora, non si è praticamente mai arrestato.
Un grande interesse verso questi argomenti era del resto facilmente prevedibile considerando che le novità introdotte andavano ben oltre i famosi modelli di PEI ma investivano, con l’istituzione del Gruppo di lavoro operativo (GLO), tutta la gestione del percorso personalizzato degli alunni con disabilità cambiando profondamente ruoli e responsabilità delle figure coinvolte. Si tratta di novità che derivano in minima parte dal Decreto n. 182/2020 in quanto erano già state tutte sostanzialmente definite nel D.lgs. n. 66/2017, poi modificate nel 2019, che mai però il Ministero dell’istruzione aveva in precedenza inviato alle scuole1 e che risultava di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, sostanzialmente sconosciuto e quindi, ovviamente, inapplicato.
A gennaio del 2021 per la prima volta il ministero ha spiegato alle scuole italiane cos’è il GLO, da chi è composto, quando e come va convocato, quali sono i suoi compiti rispetto non solo all’approvazione del PEI ma anche alla verifica del processo di inclusione e alle proposte sulle risorse necessarie per realizzare concretamente quanto nel PEI era stato definito.
Non sono novità da poco. Rispetto alle norme precedenti, Legge n. 104 del 1992 e Atto di indirizzo del 1994, si tratta della più importante innovazione del nostro sistema di inclusione scolastica. Da trent’anni a questa parte il legislatore era intervenuto più volte su questioni specifiche come l’assegnazione dei docenti per l’attività di sostegno, l’assistenza di base, la valutazione degli apprendimenti, ecc., ma mai aveva effettuato una revisione globale dell’impianto normativo, come in questo caso.
Sono novità che hanno però una forte connotazione soggettiva in quanto l’applicazione reale della precedente Legge n. 104/92 era estremamente disomogenea nel territorio e, per questo motivo, vengono percepite in molti casi come novità delle disposizioni che erano in vigore anche prima ma che di fatto, per prassi consolidata, venivano regolarmente disattese. Emblematiche sono, ad esempio, le disposizioni sulla partecipazione dei genitori alla definizione del PEI che, come appare da tante testimonianze pervenute al gruppo «Normativa Inclusione», viene vissuta da tanti come una innovazione legata al GLO mentre in realtà era prevista fin dal 1992 dalla Legge n. 104 di allora.
Ma probabilmente l’aspetto percepito in modo maggiormente diverso nei vari territori riguarda il ruolo degli specialisti delle ASL che con il D.lgs. n. 66/2017 passano da protagonisti determinanti2 nella definizione e verifica del processo di inclusione a semplici partecipanti, non indispensabili, ai lavori del GLO. In alcune zone d’Italia questa innovazione è considerata gravemente dannosa e si fa di tutto per continuare a garantire la partecipazione degli specialisti anche a scapito di quella di tutto il team docenti o Consiglio di classe accettando di tenere l’incontro di mattina come si è sempre fatto e addirittura, in certi casi, nella sede del centro di riabilitazione convenzionato anche se lontano decine di chilometri dalla scuola. In altre situazioni il problema non è assolutamente sentito perché, dicono insegnanti e genitori, gli specialisti dell’ASL non si erano mai visti, o venivano persone che non conoscevano l’alunno e non erano pertanto in grado di dire nulla. Almeno adesso, dicono, con il GLO possono partecipare, pur con varie limitazioni, quelli privati che sono gli unici che seguono l’alunno.
Questi, e altri, punti di vista diversi emergono chiaramente da tante domande poste al gruppo alle quali, anche per questo motivo, non è stato per nulla semplice fornire a tutte risposte adeguate.
Un avvio travagliato
Come è noto l’avvio di questa riforma (insisto: la più rilevante dopo la Legge n. 104/92 di trent’anni fa) non è stato per nulla lineare: dopo una fase iniziale in cui il Ministero dell’istruzione si era impegnato a sostenere le scuole con interventi di formazione e di consulenza (da febbraio a maggio 2021), tutto ha cominciato progressivamente a impantanarsi fino ad arrivare a uno stallo completo proprio quando l’innovazione andava effettivamente messa in pratica, ossia all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.
Si attendeva il completamento della formazione alle scuole e la pubblicazione dei modelli di PEI corretti in base alle osservazioni pervenute e invece è arrivata la sentenza del TAR che ha annullato il DI n. 182/2020 e tutti i suoi allegati.
Il ministero è intervenuto con la Nota n. 2044 del 14 settembre con la quale diceva alle scuole di confermare per l’anno scolastico in corso i modelli in uso precedentemente, rielaborandoli però in modo tale da tenere conto delle censure del TAR ma anche del D.lgs. n. 66/2017, rimasto ovviamente pienamente in vigore. In pratica si guardava bene dall’assumersi la responsabilità di proporre uno strumento che rispondesse a queste esigenze ma chiedeva alle singole scuole di compiere da sole un’operazione di revisione della modulistica in uso per nulla semplice. Si pensi ad esempio alla complessità dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 66 che descrive contenuti e funzioni del PEI articolati in punti, dalla lettera «a» alla lettera «g», e che le scuole, per essere in regola, avrebbero dovuto inserire tutti nei loro modelli esistenti.
Per risolvere il problema sarebbe bastato prendere i modelli allegati al DI n. 182/2020, che di sicuro erano in linea con il D.lgs. n. 66/2017, ed eliminare i pochi punti a rischio di conflitto con la sentenza del TAR ed è quello che abbiamo fatto, assieme al gruppo Ricerca e Sviluppo del Centro Studi Erickson, anche per offrire un’alternativa ai tanti insegnanti che nei mesi precedenti si erano adeguatamente formati e informati sul nuovo modello di PEI ed erano pronti ad applicarlo. L’adattamento si è rivelato molto semplice anche perché dei punti di censura del TAR elencati nella Nota n. 2044,3 due (esonero e composizione del GLO) comparivano solo nel decreto ma nei modelli non c’era nulla da modificare, un altro (range nell’assegnazione delle risorse) era presente solo negli allegati C e C1 che bastava quindi escludere, mentre per gli altri due punti (orario ridotto e attività fuori dall’aula) è stato sufficiente eliminare due voci nella sezione 9. In sostanza tutte le sezioni dei modelli di PEI sono rimaste tali e quali a parte una alla quale sono state tolte alcune righe di testo.
Questo modello non ufficiale è stato diffuso, oltre che dal Centro Studi Erickson, anche attraverso il gruppo Facebook «Normativa Inclusione» e adottato da molte scuole per redigere il PEI dell’a.s. 2021-2022. Da un sondaggio online organizzato nel mese di febbraio 2022, a cui hanno risposto circa 2.000 persone, è risultato che il 64% delle scuole coinvolte ha utilizzato il modello ministeriale così corretto e solo il 36% quello dell’anno precedente (Ianes, Cramerotti e Fogarolo, 2022e). Anche se non si può parlare di un vero campione statistico, essendo i partecipanti tutti collegati al Centro Studi Erickson o al gruppo Facebook, il dato è indubbiamente rilevante. A maggio del 2022 è stata poi pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato che annulla quella del TAR ed è tornato quindi pienamente in vigore il DI n. 182/2020, assieme a tutti i suoi modelli di PEI e alle Linee guida.
Era lecito attendersi qualche segnale da parte del ministero che però ha continuato imperterrito nel suo silenzio fino alla fine dell’anno scolastico in corso.
Qualcosa si è mosso verso la metà di settembre del 2022 con la convocazione dell’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica al quale è stata proposta non una semplice correzione dei modelli che, in quanto già autorizzati dal DI n. 182/2020, poteva essere effettuata in pochissimi giorni, bensì la revisione dello stesso Decreto interministeriale che ha comportato, al contrario, un iter di alcuni mesi e per questa ragione nessuna revisione è stata possibile per l’anno scolastico appena iniziato. È opportuno ricordare che il DI n. 182 è entrato in vigore, completo della firma di entrambi i ministri competenti (istruzione ed economia), il 28 dicembre 2020. Già a settembre era stato firmato dal ministro dell’istruzione ma poi ci sono voluti ben quattro mesi per la seconda firma. E allora c’era un governo pienamente in carica, anche se assorbito dall’emergenza Covid-19, mentre in settembre del 2022 eravamo alla fine della campagna elettorale e i ministri «avevano già la valigia pronta».
Proporre a metà settembre la modifica di un decreto interministeriale che le scuole avrebbero dovuto applicare proprio all’inizio dell’anno scolastico induce a ritenere che il ministero non volesse prendersi la responsabilità di cambiare nulla, come è stato confermato dalla Nota n. 3033 pubblicata il 13 ottobre 2022 con la quale finalmente è stato comunicato alle scuole, dopo «solo» sei mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato, cosa avrebbero dovuto fare rispetto al PEI nell’anno scolastico iniziato a settembre 2022 (cioè un mese e mezzo prima).




