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E-Book, Italienisch, Band 9, 134 Seiten

Reihe: Migrazioni/Migrations

Orselli Corridoi umanitari

Un modello di accoglienza e integrazione per i rifugiati in Italia e in Europa
1. Auflage 2025
ISBN: 978-88-3365-806-3
Verlag: Edizioni Nuova Cultura
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

Un modello di accoglienza e integrazione per i rifugiati in Italia e in Europa

E-Book, Italienisch, Band 9, 134 Seiten

Reihe: Migrazioni/Migrations

ISBN: 978-88-3365-806-3
Verlag: Edizioni Nuova Cultura
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark



'Corridoi Umanitari: un modello di accoglienza e integrazione per i rifugiati in Italia e in Europa' è un lavoro di analisi e approfondimento del progetto-pilota dei 'Corridoi Umanitari', realizzato dalla Comunità di Sant'Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e la Cei-Caritas e completamente autofinanziato. Attraverso lo studio e la rassegna delle normative più importanti dagli anni Novanta ad oggi sul tema dello status di rifugiato, le interviste ad alcuni protagonisti del progetto e la raccolta di testimonianze di coloro che ancora oggi vivono nel campo profughi di Kara Tepe sull'isola di Lesbo, svolte dall'autrice in prima persona, questo lavoro intende porsi come intermediario tra gli addetti ai lavori e la società civile; con l'obiettivo di diffondere la buona pratica dei Corridoi Umanitari come mezzo per un'accoglienza e un'integrazione di qualità per i rifugiati sul territorio italiano ed europeo.

Serena Orselli (Pisa, 1995), specializzata in Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale all'Università per Stranieri di Siena, ha conseguito il master di I livello in Migrazione e Sviluppo presso 'La Sapienza' Università di Roma. All'interno del tirocinio, ha seguito il progetto-pilota dei 'Corridoi Umanitari' realizzato dalla Comunità di Sant'Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese e Cei-Caritas, completamente autofinanziato, collaborando con diversi attori della Comunità di Sant'Egidio tra Pisa e Roma. Nel mese di Gennaio 2024, si è recata sull'Isola di Lesbo dove ha raccolto alcune testimonianze sulla condizione delle persone che vivono nei campi profughi e sul costante lavoro degli isolani al fine di alleviarla. Insegna italiano come lingua straniera nelle scuole primarie e in diverse realtà del Terzo Settore del territorio pisano. I suoi campi di interesse sono l'assistenza alle persone migranti, a progettazione sociale e l'educazione socio-linguistica.
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Capitolo Primo
Il diritto d’asilo in Italia e in Europa: breve excursus

1.1. La legge Martelli (1990) e la Convenzione Schengen (1995)

L’articolo 10 della Costituzione Italiana (1948) prevede che: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, abbia diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Nell’ordinamento italiano si ha una definizione meno restrittiva dello “straniero titolare del diritto d’asilo” rispetto alla normativa internazionale proposta nella Convenzione di Ginevra. Di fatto, secondo la Costituzione italiana, allo straniero viene concesso il diritto d’asilo anche nel caso in cui non vi sia una persecuzione individuale, includendo così tutti quei casi in cui lo straniero fugge dal proprio paese per salvarsi la vita e per tutelare la propria sicurezza o incolumità dal pericolo scaturito da guerre, conflitti civili o disordini vari.

L’Italia aderisce alla Convenzione di Ginevra attraverso la ratifica n. 722 del 24 luglio 19545. Per circa quattro decenni, a causa dei limiti legislativi e politici, uniti alla mancanza di una normativa che regolasse il diritto d’asilo in Italia, le persone eleggibili a rifugiate vengono suddivise in due categorie: 1) i rifugiati “de iure” o “sotto Convenzione” a rappresentanza di coloro che provengono da paesi dell’Est Europa e che rientrano all’interno della clausola geografica, per i quali si applica integralmente la disciplina prevista dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati; 2) i rifugiati “de facto” o “sotto mandato UNHCR” a rappresentanza di coloro che appartengono a paesi extraeuropei e che in Italia chiedono la protezione dell’UNHCR in quanto non eleggibili a rifugiati per la Convenzione di Ginevra6. Ad accomunare queste due categorie di rifugiati è il diritto a non essere respinti (non-refoulement) e ad accedere alla protezione internazionale (concessa indistintamente a chiunque ne faccia richiesta).

Tuttavia, a seconda della categoria di appartenenza, sono avviate due procedure distinte per l’ottenimento del titolo e sono assegnati due status molto diversi sotto il profilo assistenziale e sociale. Una volta riconosciuto lo status di rifugiati “sotto Convenzione” viene data la possibilità di fruire del permesso di soggiorno e di lavoro nel paese, assumendo gli stessi diritti dal punto di vista assistenziale di un cittadino italiano. Contrariamente, se il riconoscimento è di rifugiato “sotto mandato” non viene garantito alcun diritto da parte dello Stato italiano, che si limita a rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio “in attesa di migrazione”. In questo secondo caso, si accede unicamente alla protezione UNHCR che prevede l’assistenza sanitaria ed economica d’urgenza mediante la concessione di contributi e borse di studio.

Verso la fine degli anni Ottanta-inizio anni Novanta, il panorama internazionale e soprattutto europeo inizia a mutare in tema di immigrazione. Benché la caduta del Muro di Berlino riduca drasticamente il flusso dei rifugiati europei provenienti dall’ex blocco sovietico, l’instabilità che si viene a creare nell’area balcanica dà il via a continue ondate di migrazioni forzate che interesseranno soprattutto l’Italia in quanto paese frontaliero e di transito per la sua posizione geografica.

Il cambio di panorama europeo porta all’adozione dei primi strumenti comunitari vincolanti in materia d’asilo, tra cui la ratifica del Protocollo alla Convenzione di Ginevra del 1967 (precedentemente citata). Se da un lato l’Italia sottoscrive il Protocollo di New York per l’eliminazione della clausola temporale relativamente presto rispetto all’emendamento internazionale (tramite la legge n. 95 del 14 febbraio 19707), per l’abolizione della clausola geografica si dovranno aspettare oltre trent’anni con il decreto n. 416/89 convertito in legge n. 39, nel 1990, conosciuta anche come Legge Martelli8.

L’approvazione di tale legge ha come fondamento una duplice ragione, una di carattere sociale e una di carattere politico. In primo luogo, viene approvata con una procedura d’urgenza a seguito dell’assassinio del rifugiato sudamericano Jerry Essan Masllo, avvenuto nel corso di una rapina ai danni dei lavoratori extracomunitari a Villa Literno, in provincia di Catania, nell’agosto del 1989. In reazione all’uccisione di Masllo, segue una forte mobilitazione sociale che chiede a gran voce una nuova legge sull’immigrazione capace di interpretare i grandi cambiamenti internazionali che si riversano nella stessa società italiana. In secondo luogo, l’approvazione della legge avviene in un contesto completamente nuovo caratterizzato dall’abolizione delle frontiere interne all’Europa attraverso la Convenzione di Schengen e la Convenzione di Dublino, per le quali era impossibile applicarsi ad un paese che, come l’Italia, continuava a riconoscere asilo solo ai cittadini di determinate nazioni. Per queste ragioni, la legge Martelli rappresenta la prima normativa nazionale organica sull’immigrazione nel dopoguerra e stabilisce “norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extraeuropei e apolidi già presenti nel territorio dello Stato” (Art. 1).

Con l’abolizione della riserva geografica, si annulla la precedente distinzione tra rifugiato “sotto Convezione” e rifugiato “sotto mandato”, andando di fatto a regolarizzare la situazione di soggiorno e lavoro di un discreto numero di rifugiati appartenenti alla seconda categoria. Indipendentemente dal proprio paese di provenienza, viene rilasciato loro il permesso di soggiorno con l’acquisizione dei diritti stabiliti dall’Art. 1 e 18 della Convenzione di Ginevra; la persona può svolgere attività lavorativa e avere un accesso “accelerato” nell’acquisizione della cittadinanza, oltre a fruire dei diritti riconosciuti per l’assistenza sociale, i rapporti civili e di lavoro equiparabili ad un cittadino italiano.

Tuttavia risulterà essere un sistema d’asilo precarico verso il quale i governi emanano emendamenti e decreti ad hoc senza affrontare direttamente la mancanza di una normativa organica in materia d’asilo e accoglienza (Petrovic 2020). La creazione dell’area Schengen9, dai primi accordi nel 1985 all’entrata in vigore nel 1995, presuppone una chiusura totale dei confini esterni degli Stati membri in favore della libertà interna europea e della creazione di uno spazio uniforme che garantisse sicurezza e salvaguardia dei diritti fondamentali.

Da questo momento, l’Italia ha un sistema di frontiere regolamentato da visti d’ingresso per tutti coloro che non provengono da paesi europei e, per questo motivo, i suoi confini non sono più intesi come nazionali bensì europei.

1.2. La legge Turco-Napolitano (1998) e la Convenzione di Dublino (1990)

A seguito dell’adozione della Convenzione di Ginevra e del processo di integrazione europea, il fenomeno dei rifugiati assume dimensioni sempre più significative al di fuori del contesto europeo. Iniziano per tanto le prime discussioni sulla necessità di una regolamentazione del fenomeno d’asilo di carattere comunitario che darà vita al cosiddetto “spazio unico europeo” in materia d’asilo, di cui la politica italiana sarà influenzata in maniera significativa negli anni a venire.

Lo strumento di maggiore importanza che caratterizza questa prima fase di regolamentazioni è la Convenzione di Dublino (1990), il cui quadro giuridico stabilisce lo Stato competente per l’esame della richiesta di asilo e coordina lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Secondo la Convenzione di Dublino, ogni domanda d’asilo deve essere trattata da un solo Stato membro, ossia dallo Stato dello spazio Schengen dove è avvenuto l’ingresso del richiedente. Lo scopo di questa Convenzione è, da un lato, quello di assicurare che la domanda di asilo venga esaminata da almeno uno Stato al fine di evitare il fenomeno dei “richiedenti asilo in orbita” e, dall’altro, quello di evitare la presentazione contemporanea in più Stati della stessa domanda di asilo, fenomeno chiamato “asylum shopping” (Petrovic 2020).

L’ultimo decennio del secolo, dalla fine degli anni Novanta agli anni Duemila, è caratterizzato dall’instabilità dei Balcani (vedi crisi albanese del 1990 e 1997, l’esodo dalla ex Jugoslavia del 1991-1992 e la crisi kosovara tra il 1998 e il 2000) e dall’avvio di migrazioni da parte di paesi extraeuropei dal continente africano e asiatico; l’attribuzione della responsabilità dell’analisi della domanda allo Stato dove è avvenuto il primo ingresso del richiedente nel territorio comunitario ha conseguenze significative per un paese di primo approdo come l’Italia.

Tabella 1. Principali paesi d’origine dei richiedenti asilo in Italia 1990-2000

Anno

Albania

Romania

Somalia

Etiopia

Bangladesh

Ex Jugoslavia

1990

1804

1236

443

449

1991

21404

2425

2254

645

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